Oltre che nelle chiese cristiane non cattoliche, qualcosa di simile alla scomunica (con il nome di ḥerem) risulta presente anche nell'ebraismo (es. Spinoza).
... ...
Scomunica nella Chiesa cattolica
Nell'ambito del diritto canonico cattolico, la scomunica è la più grave delle pene che possa essere comminata a un battezzato: lo esclude dalla comunione dei fedeli e lo priva di tutti i diritti e i benefici derivanti dall'appartenenza alla Chiesa, in particolare quello di amministrare e ricevere i sacramenti.
La scomunica è una delle tre censure ecclesiastiche previste dal diritto canonico: le altre censure sono l'interdetto e la sospensione a divinis (quest'ultima può essere inflitta solo ai chierici). La scomunica può essere inflitta solo a una persona fisica, laica o ecclesiastica, non a enti e confraternite, e cessa con l'assoluzione che può e deve essere data non appena lo scomunicato si pente sinceramente della colpa commessa.
È tuttavia da notare che, per quanto la scomunica sia una pena di enorme gravità, è comminata dalla Chiesa avendo riguardo alla sola salus animae del battezzato. Infatti, lo stato di peccato grave, di per sé già idoneo a dannarlo, se accompagnato a comunione sacrilega, aggraverebbe il suo stato di peccato. Inoltre, chi commette peccato grave, specie quelli per i quali è comminata la pena in discorso, è, di fatto, fuori dalla comunione con Cristo Gesù, ergo, scomunicato. Dunque, non si tratterebbe solamente di un provvedimento giuridico di particolare gravità, ma anche e soprattutto di una forma di tutela dell'anima del peccatore.
Tipi di scomuniche
Anticamente esistevano vari gradi di scomunica, il "minore" o dei tolerati (tali persone erano comunque ammesse all'interno della comunità) e il "maggiore" per i vitandi (persone "da evitare", quindi escluse dalla comunità).
Oggi le scomuniche si definiscono latae sententiae se scaturiscono da un comportamento delittuoso in quanto tale e non è necessario che vengano esplicitamente comminate da un ente ecclesiastico: chi compie un certo atto si trova a essere scomunicato automaticamente. Si definiscono invece ferendae sententiae se non sono automatiche, ma devono essere inflitte da un organismo ecclesiale.
Esistono anche le scomuniche "riservate": infatti in genere una scomunica può essere tolta dal sacerdote durante una normale confessione; se però la scomunica è riservata al vescovo, può essere tolta solo da un vescovo o da un suo delegato; se è riservata alla Santa Sede, può essere tolta solo ricorrendo a essa (attraverso il competente ufficio della Curia romana, cioè la Penitenzieria apostolica). Naturalmente le scomuniche "riservate" sono quelle associate ai delitti più gravi.
Le scomuniche sono disciplinate dal Codice di diritto canonico ai canoni 1331 e 1364-1398.
Le chiese sui iuris che non sono di rito liturgico occidentale sono soggette invece al Codice dei canoni delle Chiese orientali, promulgato da papa Giovanni Paolo II ed entrato in vigore il 1 ottobre 1991. Le sanzioni penali sono definite nel titolo XXVII ed includono la scomunica minore (can. 1431), la sospensione (can. 1432), la deposizione (can. 1433), e la scomunica maggiore (can. 1434).
Scomuniche latae sententiae riservate alla Santa Sede
Viene scomunicato ipso facto e deve ricorrere alla Santa Sede:
chiunque profana le specie consacrate (ostie) dell'Eucaristia, oppure le asporta dalla riserva eucaristica (Tabernacolo) o le conserva a scopo sacrilego (can. 1367), può essere anche assolto da un normale sacerdote, su delegazione dell'ordinario del luogo. Non si consideri scomunicato chi per una sola volta apra il tabernacolo e non tocchi l'eucarestia per pregare. Il fatto va comunque confessato.
chiunque usa violenza fisica contro il papa (can. 1370 §1)
il sacerdote che in confessione assolve il proprio complice nel peccato contro il sesto dei dieci comandamenti. (can. 1378) (non commettere atti impuri). Questa assoluzione, inoltre, è anche invalida (can. 977)
il vescovo che consacra un altro vescovo senza mandato pontificio e lo stesso vescovo appena consacrato (can. 1382)
il sacerdote che viola direttamente il sigillo sacramentale della confessione, cioè rende pubblica l'identità di un fedele e i suoi peccati (can. 1388)
sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, ma se uno od entrambi sono soggetti al Codice dei canoni delle Chiese orientali, la punizione è la scomunica maggiore, la cui remissione resta riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 1423, Codice dei Canoni delle Chiese Orientali)
... ...
Effetti e rimozione
Storicamente prima della nascita degli stati di diritto, la scomunica aveva gravi effetti sullo scomunicato, anche volendo prescindere dalla sua aura religiosa.
Questi effetti civili si vedono per esempio nella scomunica da parte di Papa Gregorio VII, nel corso del conflitto che l'oppose all'imperatore Enrico IV, il papa scomunico' l'imperatore Enrico IV, sciogliendo i sudditi cristiani dal giuramento obbedienza a lui prestato e l'effetto di questa scomunica spinse gli avversari dell'imperatore ad insorgere, minacciando di deporlo. Enrico IV dovette, per ottenere la revoca della scomunica inflittagli dal papa, umiliarsi attendendo inginocchiato per tre giorni e tre notti innanzi al portale d'ingresso del castello di Matilde di Canossa, mentre imperversava una bufera di neve.
Secondo la Chiesa la scomunica è una pena medicinale, che invita al ravvedimento, alla conversione e alla riparazione dello scandalo. Essa comporta l'esclusione dalla comunità dei fedeli e dalla partecipazione ai sacramenti (fra cui il ricevere la santa Eucaristia):
« Can. 1331 - § 1. Allo scomunicato è fatto divieto:
1° di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;
2° di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;
3° di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo. »
Infatti il fedele, secondo la dottrina cattolica, in stato di peccato mortale si è precluso da solo dalla ricezione della santa Eucaristia, dunque il sacrilegio, involontario o meno, peggiorerebbe comunque il suo stato di cose. Il fedele è quindi esortato a pentirsi ed a rivolgersi ad un sacerdote per completare la riconciliazione con la Chiesa, accettando l'autorità ad essi affidata secondo le parole di Cristo:
« a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi »
La scomunica priva dell’esercizio dei diritti[di che tipo], non dei doveri[di che tipo] , fra cui la partecipazione alla messa (senza ricevere la comunione) la domenica e le feste di precetto, il digiuno nei giorni prestabiliti, etc.
La scomunica, oggi, esclude anche la ricezione dei sacramentali, per cui il fedele sotto scomunica non può richiedere le esequie religiose, al meno di un pentimento in punto di morte.
Il fedele scomunicato che si pente ha diritto alla remissione della scomunica dall'ordinario locale (o, in casi molto particolari citati sopra, dalla Santa Sede).
Celebri casi di scomunica
Nel 731 il papa Gregorio II scomunicò gli iconoclasti.
Nel 1054, quando si consumò lo scisma d'Oriente tra la Chiesa d'Occidente (cattolica) e Chiesa d'Oriente (ortodossa), il Papa (tramite i suoi inviati) e il Patriarca di Costantinopoli si scomunicarono a vicenda. Queste scomuniche vennero annullate soltanto nel 1964 in occasione dell'incontro tra il papa Paolo VI e il patriarca Atenagora I.
Soprattutto nel Medioevo, ma anche in epoca più recente, numerosi regnanti hanno subito la scomunica:
nel 1076 l'imperatore Enrico IV fu scomunicato dal papa Gregorio VII, che egli a sua volta aveva dichiarato deposto, durante la cosiddetta lotta per le investiture. I principi tedeschi si ribellarono a Enrico, che fu costretto a umiliarsi davanti al Papa a Canossa per ottenere l'annullamento della scomunica.
L'imperatore Federico II di Svevia fu scomunicato il 23 marzo 1228 perché continuava a rimandare la crociata per la quale aveva preso impegno solenne con la Dieta di San Germano. All'adempimento dell'impegno, la scomunica venne annullata il 28 agosto 1230.
Quale seguito dell’occupazione di Ferrara da parte della Repubblica di Venezia, Clemente V emanò il 27 marzo 1309 la bolla "In omnem" con la quale anatemizzava la Serenissima e tutti i veneziani, dichiarandoli schiavi di chiunque li catturasse, testualmente: "Se, nel termine di 30 giorni, i Ferraresi non saranno lasciati liberi, il doge, i suoi consiglieri, tutti i Veneziani e tutti gli abitanti del dominio veneziano siano scomunicati e anche coloro che porteranno a Venezia vettovaglie o mercanzie d'ogni sorta o che compreranno qualcosa dai Veneziani. Il doge e i Veneziani non siano ammessi in giudizio come testimoni né possono far testamento; i loro figli non possono accedere a nessun beneficio ecclesiastico fino alla quarta generazione. I prelati e gli ecclesiastici di ogni grado nel raggio di dieci miglia da Venezia se ne allontanino entro dieci giorni pena la scomunica. Il doge e i consiglieri, i Veneziani tutti, se non obbediranno entro 30 giorni, siano servi di coloro che li cattureranno e i loro possedimenti siano di coloro che gli occuperanno".
Il 31 marzo 1376 Papa Gregorio XI scomunicò Firenze, impegnata nella guerra degli Otto Santi; gravi furono le conseguenze per i mercanti fiorentini, a partire dal loro saccheggio e cacciata da Avignone quello stesso anno. Fu revocata nel 1378.
Nel 1570, con la bolla “Regnans in Excelsis”, Pio V scomunicò e dichiarò deposta la regina Elisabetta I d'Inghilterra per eresia: "acquistato ed usurpato in proprio favore il posto di supremo capo della Chiesa in Inghilterra, ha nuovamente ridotto lo stesso regno - che era stato ricondotto alla fede cattolica e a buoni frutti - ad una rovina miserabile.
Il re d'Italia Vittorio Emanuele II ricevette ben tre scomuniche dal papa Pio IX per la sua politica ostile alla Chiesa, che culminò nell'invasione e annessione dello Stato Pontificio al Regno d'Italia. Tuttavia, quando il re fu in punto di morte, Pio IX inviò un sacerdote a impartirgli l'assoluzione.
Secondo il decreto del Santo Uffizio del 1 luglio 1949 (Scomunica ai comunisti) veniva dichiarato formalmente scomunicato chiunque, iscritto al partito comunista, abbracciava di fatto il materialismo ateo proposto dallo statuto del partito. La scomunica formalmente non è stata mai abolita, bensì è stata commutata da Giovanni XXIII durante la Concilio Vaticano II in latae sententiae a chi, per esempio, fa richiesta di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica apostolica romana (Codex Iuris Canonici, can. 1364, § 1).
Scomuniche recenti che hanno avuto risonanza mediatica:
il vescovo Marcel Lefebvre, fondatore di un gruppo tradizionalista "Fraternità Sacerdotale San Pio X" che rifiuta molte delle innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II, già sospeso a divinis nel 1976, nel 1988 è incorso nella scomunica latae sententiae per avere ordinato quattro vescovi senza mandato pontificio. La scomunica ai vescovi ordinati è stata revocata nel 2009.
il vescovo Emmanuel Milingo, postosi a capo di un movimento che propugna l'ordinazione di preti sposati e presa moglie lui stesso, nel 2006 è anch'egli incorso nella scomunica per aver ordinato dei vescovi senza permesso.
... ...

http://it.wikipedia.org/wiki/Scomunica